Art. 48.
                           Beni culturali

  Le  funzioni  amministrative  delle  regioni e degli enti locali in
ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario,
artistico,    archeologico,    monumentale,    paleo-etnologico    ed
etno-antropologico  saranno  stabilite  con la legge sulla tutela dei
beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.