Art. 49. Attivita' di promozione educativa e culturale Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attivita' di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunita' regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, societa' regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonche' contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali. Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attivita' di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente alla comunita' regionale. L'individuazione specifica di tali istituzioni e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate.