Art. 49.
            Attivita' di promozione educativa e culturale

  Le  regioni,  con  riferimento  ai  propri  statuti ed alle proprie
attribuzioni,  svolgono attivita' di promozione educativa e culturale
attinenti  precipuamente  alla  comunita' regionale, o direttamente o
contribuendo  al  sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, societa'
regionali   o  a  prevalente  partecipazione  di  enti  locali  e  di
associazioni  a  larga  base rappresentativa, nonche' contribuendo ad
iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali.
  Le  funzioni  delle  regioni  e  degli  enti  locali in ordine alle
attivita'  di  prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate
con  la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il
31 dicembre 1979.
  Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti
le  istituzioni culturali di interesse locale operanti nel territorio
regionale e attinenti precipuamente alla comunita' regionale.
  L'individuazione  specifica  di  tali istituzioni e' effettuata con
decreto   del   Presidente   della  Repubblica,  sulla  proposta  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di concerto con i Ministri
competenti, previa intesa con le regioni interessate.