Art. 50.
                      Materie di trasferimento

  Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato
e  degli  enti  di  cui  all'art.  1 nelle materie "fiere e mercati",
"turismo ed industria alberghiera", "acque minerali e termali", "cave
e  torbiere",  "artigianato", "agricoltura e foreste", come attinenti
allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.