Art. 54.
                       Attribuzioni ai comuni

  Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:
    a)  alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia
di regolamentazione dei prezzi al consumo;
    b)  alla  istituzione  e  regolamentazione  dei  mercati  per  il
commercio al minuto;
    c)  all'impianto  ed  alla  gestione dei mercati all'ingrosso dei
prodotti   ortoflorofrutticoli,  del  bestiame,  delle  carni  e  dei
prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;
    d)  alla  fissazione,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti dalla
regione,  degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici
esercizi  di  vendita  e consumo di alimenti e bevande, nonche' degli
impianti  stradali  di  distribuzione  dei  carburanti,  esclusi  gli
impianti auto-stradali, ed alle relative sanzioni amministrative;
    e)  all'applicazione  delle  sanzioni da comminare agli operatori
che svolgano attivita' all'ingrosso fuori dei mercati;
    f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E.
e  nell'ambito  di  criteri  generali determinati dalla regione, alla
installazione  di distributori di carburanti nel territorio comunale,
ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;
    g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.