Art. 56.
                  Turismo ed industria alberghiera

  Le  funzioni  amministrative  relative  alla  materia  "turismo  ed
industria  alberghiera" concernono tutti i servizi, le strutture e le
attivita'  pubbliche  e  private  riguardanti  l'organizzazione  e lo
sviluppo   del   turismo   regionale,   anche  nei  connessi  aspetti
ricreativi,  e  dell'industria  alberghiera,  nonche'  gli  enti e le
aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale.
  Le funzioni predette comprendono fra l'altro:
    a)  le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attivita'
turistica;
    b)  la  promozione  di  attivita'  sportive  e  ricreative  e  la
realizzazione  dei  relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per
le attivita' e gli impianti di interesse dei giovani in eta' scolare,
con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per
l'organizzazione  delle  attivita'  agonistiche  ad ogni livello e le
relative  attivita'  promozionali. Per gli impianti e le attrezzature
da  essa  promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del
CONI;
    c) la vigilanza sulle attivita' svolte e sui servizi gestiti, nel
territorio    regionale,    per    quanto   riguarda   le   attivita'
turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali.
  L'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1972, n. 6, e' cosi' modificato:
  "Fino   a   quando   con   legge   regionale   non  sia  riordinata
l'amministrazione  locale del turismo, spettano alle regioni i poteri
di   nomina  dei  collegi  dei  revisori  degli  enti  con  finalita'
turistiche, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro
di  un  componente  dei  collegi  stessi in relazione alla permanenza
negli enti di interessi finanziari dello Stato".