Art. 57.
               Ente nazionale italiano per il turismo

  Ferma  restando  la  competenza  regionale,  ai  sensi dell'art. 3,
quarto  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972,  n.  6  e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4 del
presente  decreto,  per  la propaganda all'estero delle iniziative ed
attivita'  turistico-alberghiere  proprie  di  ciascuna  regione,  le
regioni  si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per
l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione
e di promozione turistica all'estero.
  Fino  a  quando  l'ENIT  non  sara'  diversamente riorganizzato, il
consiglio   di   amministrazione,   quale  risulta  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, modificato dalla
legge  2  agosto 1974, n. 365, e' integrato di quattro rappresentanti
designati dall'ANCI, di due rappresentanti designati dall'UPI e di un
rappresentante  designato  dall'UNCEM. Alla scadenza del consiglio di
amministrazione  cessano  di  farne  parte  i  rappresentanti  di cui
all'art.  5,  lettere  d), e) ed i), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, e successive modificazioni.