Art. 57. Ente nazionale italiano per il turismo Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti fissati da quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attivita' turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione, le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione turistica all'estero. Fino a quando l'ENIT non sara' diversamente riorganizzato, il consiglio di amministrazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, modificato dalla legge 2 agosto 1974, n. 365, e' integrato di quattro rappresentanti designati dall'ANCI, di due rappresentanti designati dall'UPI e di un rappresentante designato dall'UNCEM. Alla scadenza del consiglio di amministrazione cessano di farne parte i rappresentanti di cui all'art. 5, lettere d), e) ed i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, e successive modificazioni.