Art. 59.
                Demanio marittimo, lacuale e fluviale

  Sono  delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale
marittimo,  sulle  aree  demaniali immediatamente prospicienti, sulle
aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista
abbia finalita' turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le
funzioni   esercitate   dagli   organi  dello  Stato  in  materia  di
navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.
  La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle
aree  di  preminente  interesse nazionale in relazione agli interessi
della  sicurezza  dello  Stato  e  alle  esigenze  della  navigazione
marittima. L'identificazione delle aree predette e' effettuata, entro
il  31  dicembre  1978,  con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  di  concerto  con  i Ministri per la difesa, per la marina
mercantile  e  per  le  finanze,  sentite le regioni interessate. Col
medesimo  procedimento  l'elenco  delle  aree  predette  puo'  essere
modificato.