Art. 6.
      Regolamenti e direttive della Comunita' economica europea

  Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal
presente   decreto   anche   le   funzioni   amministrative  relative
all'applicazione  dei  regolamenti  della Comunita' economica europea
nonche'  all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato
con legge che indica espressamente le norme di principio.
  In  mancanza  della  legge  regionale, sara' osservata quella dello
Stato in tutte le sue disposizioni.
  Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli
organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari,
puo'  prescrivere  con  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, su
parere  della  Commissione  parlamentare per le questioni regionali e
sentita  la  regione  interessata, un congruo termine per provvedere.
Qualora  la  inattivita'  degli  organi  regionali  perduri  dopo  la
scadenza  di  tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i
provvedimenti   necessari   in   sostituzione  della  amministrazione
regionale.