Art. 61. Acque minerali e termali Le funzioni amministrative relative alla materia "acque minerali e termali" concernono la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attivita' relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30, lettera u), per il riconoscimento delle acque.