Art. 61.
                      Acque minerali e termali

  Le  funzioni amministrative relative alla materia "acque minerali e
termali"  concernono  la  ricerca  e  la  utilizzazione  delle  acque
minerali  e  termali  e  la  vigilanza  sulle attivita' relative, ivi
comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, fermo restando
quanto   previsto   dal  precedente  art.  30,  lettera  u),  per  il
riconoscimento delle acque.