Art. 62.
                           Cave e torbiere

  Le  funzioni amministrative relative alla materia "cave e torbiere"
concernono tutte le attivita' attinenti alle cave, di cui all'art. 2,
terzo  comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443.
  Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art.
1  del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2,
comprendono:
    a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo
dei  corsi  d'acqua  e  nelle spiagge e fondali lacuali di competenza
regionale  propria  o  delegata  e  la  vigilanza  sulle attivita' di
escavazione;
    b)  l'autorizzazione  all'apertura  e alla coltivazione di cave e
torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;
    c)   l'approvazione  dei  regolamenti  per  la  disciplina  delle
concessioni   degli   agri  marmiferi  di  cui  all'art.  64,  ultimo
capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
    d)  la  dichiarazione  di  appartenenza alla categoria delle cave
della  coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio
decreto  29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, ne' dai
decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto.
  Sono  trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in
materia  di  vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle
cave  e  torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile  1959, n. 128, e successive modificazioni, nonche' le funzioni
di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle gia'
devolute  al  Corpo  delle  miniere  in  materia di cave ai sensi del
decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19
marzo 1956, n. 302.
  Le  regioni,  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma
precedente, possono avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.