Art. 65.
                        Consorzi industriali

  Ferme  restando  le funzioni amministrative trasferite alle regioni
relativamente  ai piani regolatori, spettano alle regioni le funzioni
amministrative  in  ordine  allo  assetto di consorzi per le aree e i
nuclei  di  sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo
Stato  o  da  altri enti pubblici, esclusi i comuni e le province, in
materia  di  assetto,  sistemazione  e gestione di zone industriali e
aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per
nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato
ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.