Art. 66.
                        Agricoltura e foreste

  Le  funzioni  amministrative  nella materia "agricoltura e foreste"
concernono:  le coltivazioni della terra e le attivita' zootecniche e
l'allevamento  di  qualsiasi  specie  con  le  relative produzioni, i
soggetti  singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti
che  vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi,
le  foreste e le attivita' di produzione forestale e di utilizzazione
dei    patrimoni   silvo-pastorali;   la   raccolta,   conservazione,
trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali
e  zootecnici  da parte di imprenditori agricoli singoli o associati;
gli  interventi  a  favore  dell'impresa  e  della proprieta' agraria
singola  e  associata;  le  attivita'  di  divulgazione  tecnica e di
preparazione  professionale  degli operatori agricoli e forestali; le
attivita'  di  ricerca  e  sperimentazione di interesse regionale; le
destinazioni  agrarie  delle  terre  di  uso  civico  oltre  le altre
funzioni  gia'  trasferite  e  riguardanti gli usi civici; il demanio
armentizio;  la  bonifica  integrale  e  montana;  gli  interventi di
protezione  della  natura  comprese l'istituzione di parchi e riserve
naturali e la tutela delle zone umide.
  Le funzioni predette comprendono anche:
    a)  la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la
divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura,
la   formazione   e   qualificazione  professionale  degli  operatori
agricoli,   l'assistenza  aziendale  ed  interaziendale  nel  settore
agricolo e forestale;
    b)  il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture
fondiarie;
    c) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione
e  delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed
il commercio dei prodotti agricoli;
    d)   il   miglioramento  e  incremento  zootecnico,  il  servizio
diagnostico  delle  malattie  trasmissibili  degli  animali  e  delle
zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;
    e)  ogni  altro  intervento  sulle  strutture  agricole  anche in
attuazione  di  direttive  e  regolamenti  comunitari,  ivi  compresa
l'erogazione di incentivi e contributi.
  Le  regioni  provvedono,  sulla  base di criteri stabiliti da leggi
dello   Stato,   alla  ricomposizione,  al  riordinamento  fondiario,
all'assegnazione  e  alla coltivazione di terre incolte abbandonate o
insufficientemente coltivate.
  Sono  delegate  alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche
provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567.
  Sono  trasferite  alle  regioni  tutte  le  funzioni amministrative
relative  alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle
promiscuita',  alla  verifica  delle  occupazioni e alla destinazione
delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni,
ivi  comprese  le  nomine  di  periti ed istruttori per il compimento
delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.
  Sono  altresi' trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad
altri  organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la
liquidazione  degli  usi  civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766,
dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332,
dalla  legge  10  luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con
regio  decreto  15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931,
n. 377.
  L'approvazione  delle  legittimazioni di cui all'art. 9 della legge
16  giugno  1927,  n.  1766, e' effettuata con decreto del Presidente
della Repubblica d'intesa con la regione interessata.
  Sono  trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza
degli   organi   dello  Stato,  nonche'  le  funzioni  amministrative
attribuite,  concernenti  il  demanio armentizio. I provvedimenti che
attengono al territorio di piu' regioni, sono adottati, previa intesa
tra loro, dalle regioni interessate.