Art. 68.
              Aziende di Stato per le foreste demaniali

  L'Azienda  di  Stato  per  le  foreste  demaniali  e' soppressa. Le
funzioni  e  i  beni  dell'Azienda  sono  trasferiti  alle regioni in
ragione della loro ubicazione.
  Dal  trasferimento  sono  esclusi: i terreni dati in concessione al
Ministero  della  difesa  e  sui quali sono stati realizzati impianti
militari;  le caserme del Corpo forestale dello Stato; i terreni e le
aree  boschive,  in  misura  non  superiore  all'1  per  cento  della
superficie   complessiva   delle   aree   costituenti  il  patrimonio
immobiliare   dell'Azienda,   da   destinare   a  scopi  scientifici,
sperimentali  e  didattici  di  interesse  nazionale.  Tali aree sono
identificate  entro  il  31  dicembre 1978 con decreto del Presidente
della  Repubblica  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e
per la difesa.
  Dal   trasferimento   possono  essere  altresi'  esclusi,  ove  non
destinabili  ad  attivita' di competenza regionale, alberghi, edifici
di  abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione
da  effettuare, entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione
di cui allo art. 113.
  Sono   parimenti  trasferiti  alle  regioni  i  rapporti  giuridici
relativi  a  beni  in  corso di acquisizione da parte dell'Azienda al
momento  dell'entrata  in  vigore del presente decreto. I crediti e i
debiti  sono  ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie
dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse.
  L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto c),
dell'art.  71,  puo'  avvalersi  delle  eventuali  aziende  forestali
regionali  e  delle  strutture  regionali  e  locali  di gestione dei
patrimoni  boschivi.  I  rapporti reciproci sono regolati da apposite
convenzioni.