Art. 69. 
         Territori montani, foreste, conservazione del suolo 
 
  Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22  maggio
1973, n. 269,  concernente  la  disciplina  della  produzione  e  del
commercio di sementi e di piante di rimboschimento. Le  regioni  sono
tenute ad istituire il libro dei boschi da seme di  cui  all'art.  14
della predetta legge secondo le modalita' che saranno  stabilite  dal
Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di  cui  all'art.  16.
Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli  27  e
28 della legge anzidetta. 
  Sono trasferite alle regioni tutte  le  funzioni  esercitate  dallo
Stato o da altri enti pubblici, comprese le camere di  commercio,  ed
esclusi i comuni e le  comunita'  montane,  concernenti  i  territori
montani,   le   foreste,   la   proprieta'   forestale   privata,   i
rimboschimenti e le proprieta'  silvo-pastorali  degli  enti  locali,
compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli  interventi  sui
terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato  con  legge  puo'  individuare
patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti
dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei beni forestali puo'
essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite  a
norma delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente  decreto.  Le
regioni   formano   programmi   per   la   gestione   dei   patrimoni
silvo-pastorali dei comuni ed altri  enti.  Tali  programmi  dovranno
essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3  dicembre
1971, n. 1102 e delle relative leggi regionali di attuazione. 
  Sono altresi' trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge
1 marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la  difesa  dei
boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge  predetta
vengono  predisposti  dalle  regioni  anche  sulla  base  di   intese
interregionali. Le regioni provvedono altresi' a  costituire  servizi
antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in  ordine
all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del  servizio
aereo di spegnimento degli  incendi  e  dell'impiego  del  Corpo  dei
vigili del fuoco. 
  Sono inoltre trasferite alle regioni  le  funzioni  concernenti  la
sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere  di
manutenzione forestale per la difesa delle coste nonche' le  funzioni
relative alla determinazione del  vincolo  idrogeologico  di  cui  al
regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3267,  ivi  comprese  quelle
esercitate  attualmente   dalle   camere   di   commercio.   Per   la
realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa  del
suolo che interessino il territorio di due  o  piu'  regioni,  queste
provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto  stabilito
dall'art. 13 del regio decreto 30 dicembre  1923,  n.  3267,  restano
fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a  quando  non
sara' stabilita una nuova disciplina statale di principio. 
  Le regioni possono altresi' provvedere alle  opere  destinate  alla
difesa delle  coste  interessanti  il  rispettivo  territorio  previa
autorizzazione dello Stato.