Art. 7.
                    Norme regionali di attuazione

  Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare
norme  legislative  di  organizzazione  o  di spesa, nonche' norme di
attuazione   ai   sensi   dell'ultimo   comma   dell'art.  117  della
Costituzione.
  Le  regioni possono altresi' emanare norme di legge con le quali e'
subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio
delegato  di  funzioni  amministrative  dello  Stato, disciplinando i
poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.