Art. 7. Norme regionali di attuazione Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonche' norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni possono altresi' emanare norme di legge con le quali e' subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.