Art. 70. Calamita' naturali Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Compete altresi', alle regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche il di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresi' trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversita' atmosferiche e dalle calamita' naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo. Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentite le regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria. Restano ferme le competenze dello Stato relative: a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica; b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarieta' nazionale e da assegnare alle regioni, su proposta della regione interessata e d'intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.