Art. 70.
                         Calamita' naturali

  Sono  trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate
dal   Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  in  materia  di
interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche
di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1
della  legge  25 maggio 1970, n. 364. Compete altresi', alle regioni,
ai  fini  degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione
del   territorio   danneggiato   e  la  specificazione  del  tipo  di
provvidenza da applicarsi, anche il di fuori di quelle previste dalla
predetta  legge  n.  364  del  1970,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni.
  Sono  altresi'  trasferite le funzioni concernenti gli organismi di
difesa  attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversita'
atmosferiche  e  dalle  calamita'  naturali,  fatta  eccezione per le
competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.
  Le  tariffe  dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui
all'art.  21,  primo  comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono
approvate  dallo  Stato sentite le regioni per quanto attiene al tipo
di coltura ed alla zona agraria.
  Restano ferme le competenze dello Stato relative:
    a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale
calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
    b)  alla  determinazione  della  spesa da prelevarsi dal fondo di
solidarieta' nazionale e da assegnare alle regioni, su proposta della
regione  interessata  e d'intesa con la commissione interregionale di
cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.