Art. 71. 
                       Competenze dello Stato 
 
  Sono  di  competenza  dello  Stato   le   funzioni   amministrative
concernenti: 
    a) le attivita'  di  ricerca  e  di  informazione  connesse  alla
programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; 
    b) gli interventi di interesse nazionale per la  regolazione  del
mercato    agricolo;    la    garanzia    della    sicurezza    degli
approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con  l'estero;  la
ricerca  e  informazione   di   mercato   a   livello   nazionale   e
internazionale; 
    c) la ricerca  e  la  sperimentazione  scientifica  di  interesse
nazionale  in  materia  di  produzione  agricola  e  forestale  e  di
valorizzazione  dell'ambiente  naturale;  la   determinazione   degli
interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica. Le
regioni possono  avvalersi  dalle  strutture  statali  preposte  alla
sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati  mediante
apposite convenzioni; 
    d) l'ordinamento e la tenuta di registri di varieta' e  di  libri
genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando  e'  richiesta
la unicita' per tutto il territorio nazionale,  la  disciplina  e  il
controllo  di  qualita'  nonche'  la  certificazione  varietale   dei
prodotti agricoli e forestali e  delle  sostanze  di  uso  agrario  e
forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella  preparazione
e  nel  commercio  dei  prodotti  e  delle  sostanze  anzidette;   la
omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; 
    e) il fondo di solidarieta'  nazionale  per  le  calamita'  e  le
avversita'  atmosferiche   relativamente   alla   dichiarazione   del
carattere eccezionale dell'evento e la ripartizione dei finanziamenti
fra le regioni interessate; 
    f) la formazione della carta della  montagna,  la  determinazione
delle opere e dei mezzi di protezione delle foreste dagli incendi e i
servizi antincendi; 
    g) il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento  del  Corpo
forestale dello Stato, il quale  e'  impiegato  anche  dalle  regioni
secondo il disposto dello art. 11,  ultimo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11; 
    h) le associazioni  e  le  unioni  nazionali  dei  produttori  in
materia di agricoltura e foreste; 
    i) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici,  di  cui
alla legge 16 giugno 1927, n. 1766. 
  In sede di programmazione  nazionale  per  la  realizzazione  della
politica delle produzioni e di mercato dei prodotti agricoli e  della
politica   dell'alimentazione;   sono   determinati   gli   indirizzi
produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da  favorire,
i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti  per  la  gestione
della politica di mercato, gli indirizzi  generali  per  l'attuazione
dei regolamenti e direttive  comunitarie,  nonche'  il  coordinamento
finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti
ai mercati. 
  Il comitato di amministrazione della Cassa per la formazione  della
proprieta'  contadina,  quale  risulta  dal  decreto  ministeriale  9
settembre 1965, e' integrato da  due  rappresentanti  delle  regioni,
nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste,  su
designazione della commissione  interregionale  di  cui  all'art.  13
della legge 16 maggio 1970, n. 281.