Art. 73.
                        Consorzi di bonifica

  Fermi  restando  i  poteri  regionali  di  istituzione,  fusione  e
soppressione  di  cui  all'art.  6  del  decreto del Presidente della
Repubblica  23  giugno  1962, n. 947, sono trasferite alle regioni le
funzioni  esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e
di  bonifica  montana,  anche  interregionali.  Quando  si  tratta di
consorzi  che  operino  in  piu'  regioni,  si provvedera' in base ad
intese  tra  le regioni interessate, a norma dell'art. 8 del presente
decreto.
  La  classificazione,  declassificazione e ripartizione di territori
in  consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di
bacini  montani  che  ricadono nel territorio di due o piu' regioni e
l'approvazione  dei  piani  generali  di  bonifica e dei programmi di
sistemazione  dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o
piu'  regioni,  spettano  alle regioni interessate, che vi provvedono
sulla  base  di  intesa tra di loro. Le regioni possono costituire un
ufficio comune. A tal fine, ciascuna regione determina, conformemente
alle  intese  intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni,
l'organizzazione,  le norme di funzionamento dell'ufficio, nonche' le
modalita' del concorso della regione nel finanziamento dell'ufficio e
nella attribuzione al medesimo del personale necessario.
  Il trasferimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte
da organi collegiali centrali dello Stato.