Art. 74.
          Difesa contro le malattie delle piante coltivate

  Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative ai
consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante
coltivate,  costituiti  ai sensi degli articoli 11, 15, 16 e 17 della
legge  18 giugno 1931, n. 987, nonche' le funzioni e gli uffici degli
osservatori  per le malattie delle piante. Le regioni esercitano tali
funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato.
  Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni di controllo delle
produzioni  di  sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla
purezza  della razza, germinabilita', energia germativa, provenienza,
stato  fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di
nuove varieta' di sementi elette.