Art. 74. Difesa contro le malattie delle piante coltivate Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonche' le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. Le regioni esercitano tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilita', energia germativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varieta' di sementi elette.