Art. 76.
              Assistenza agli utenti di motori agricoli

  Sono   trasferite   alle  regioni  le  funzioni  amministrative  di
assistenza  agli  utenti  di  motori  agricoli,  di  formazione  e di
insegnamento  tecnico-pratico  per gli agricoltori per l'incremento e
la  diffusione della meccanizzazione agricola, nonche' i servizi ed i
controlli  che  non  siano  di competenza del Ministero delle finanze
riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati
per l'agricoltura.
  Le regioni conferiscono la qualifica di utente di motore agricolo e
provvedono alla disciplina amministrativa del settore.
  Ferme restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle regioni
le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852,
e successive modificazioni.