Art. 77. Funzioni delegate E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare; b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA; c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali; d) il controllo di qualita' dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualita' e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione. Lo Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.