Art. 77.
                          Funzioni delegate

  E'  delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti:
    a)  la  promozione  e  l'orientamento  dei consumi alimentari, la
rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;
    b)  l'attuazione  degli interventi per la regolazione dei mercati
che non siano riservati all'AIMA;
    c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici
e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
    d)  il  controllo di qualita' dei prodotti agricoli e forestali e
delle  sostanze  ad  uso  agrario  e  forestale,  ferma la competenza
statale  ad  adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di
qualita'   e   delle   denominazioni   di  origine  e  tipiche  e  di
delimitazione delle relative zone di produzione.
  Lo  Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la
repressione  delle  frodi  nella  lavorazione  e  nel  commercio  dei
prodotti agricoli.