Art. 79.
                      Materia del trasferimento

  Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato
e  degli  enti pubblici di cui all'art. 1 nelle materie "urbanistica,
tranvie   e   linee   automobilistiche   di   interesse   regionale",
"viabilita',  acquedotti  e  lavori pubblici di interesse regionale",
"navigazione e porti lacuali", "caccia", "pesca nelle acque interne",
come   attinenti   all'assetto   ed   utilizzazione   del  rispettivo
territorio.