Art. 8.
                     Gestioni comuni fra regioni

  Le  regioni  per  le  attivita'  ed  i  servizi,  che interessano i
territori  finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici
o gestioni comuni, anche in forma consortile.
  Le  attivita'  ed  i  servizi  predetti  devono  formare oggetto di
specifiche  intese  e  non  possono  dare  luogo alla costituzione di
consorzi generali fra regioni.