Art. 81. 
                       Competenze dello Stato 
 
  Sono  di  competenza  dello  Stato   le   funzioni   amministrative
concernenti: 
    a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di  indirizzo
e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge  n.  382  del  1975,
delle linee fondamentali dell'assetto del territorio  nazionale,  con
particolare  riferimento  alla   articolazione   territoriale   degli
interventi  di  interesse  statale  ed  alla  tutela  ambientale   ed
ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo; 
    b) la formazione  e  l'aggiornamento  degli  elenchi  delle  zone
dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche  per
le costruzioni nelle stesse. 
  Per le opere da eseguirsi da  amministrazioni  statali  o  comunque
insistenti  su  aree  del  demanio   statale   l'accertamento   della
conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici  ed
edilizi, salvo che per le opere destinate alla  difesa  militare,  e'
fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata. 
  La progettazione di massima ed esecutiva delle opere  pubbliche  di
interesse  statale,  da  realizzare  dagli   enti   istituzionalmente
competenti, per quanto concerne la loro localizzazione  e  le  scelte
del tracciato se difforme dalle  prescrizioni  e  dai  vincoli  delle
norme   o   dei   piani   urbanistici   ed    edilizi,    e'    fatta
dall'amministrazione  statale  competente  d'intesa  con  le  regioni
interessate, che devono sentire preventivamente gli enti  locali  nel
cui territorio sono previsti gli interventi. 
  Se l'intesa non si realizza entro  novanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e  il
Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in  difformita'
dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita  la
commissione interparlamentare per le questioni regionali con  decreto
del Presidente della Repubblica previa  deliberazione  del  Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri  competenti  per
materia. 
  I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre
1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel  cui  territorio  essi
devono essere realizzati. Le regioni hanno la facolta' di  promuovere
la deliberazione del  CIPE  di  cui  al  quarto  comma  dello  stesso
articolo. 
  Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973,  n.  880,
concernente la localizzazione degli impianti  per  la  produzione  di
energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975,  n.  393,  relativa  a
norme sulla localizzazione delle  centrali  elettronucleari  e  sulla
produzione e sull'impiego di  energia  elettrica  e  dalla  legge  24
dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari.