Art. 82.
                           Beni ambientali

  Sono  delegate  alle  regioni le funzioni amministrative esercitate
dagli  organi  centrali  e  periferici  dello Stato per la protezione
delle  bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione,
alla loro tutela e alle relative sanzioni.
  La   delega   riguarda   tra  l'altro  le  funzioni  amministrative
concernenti:
    a)  l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del
Ministro  per  i  beni  culturali  e ambientali, sentito il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi
delle bellezze naturali approvate dalle regioni;
    b)  la  concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro
modificazioni;
    c) l'apertura di strade e cave;
    d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicita';
    e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente
dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
    f)  l'adozione  dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione
delle sanzioni amministrative;
    g)  le  attribuzioni  degli  organi statali centrali e periferici
inerenti  alle  commissioni  provinciali  previste  dall'art. 2 della
legge  29  giugno  1939,  n.  1497  e  dall'art.  31  del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
    h)  l'autorizzazione  prevista  dalla  legge 29 novembre 1971, n.
1097, per la tutela dei Colli Euganei.
  Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali
e  panoramiche  eseguite  in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497,
non  possono  essere  revocate  o modificate se non previo parere del
Consiglio nazionale per i beni culturali.
  Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' inibire lavori o
disporne  la  sospensione,  quando  essi  rechino  pregiudizio a beni
qualificabili  come  bellezze  naturali anche indipendentemente dalla
loro inclusione negli elenchi.