Art. 83.
              Interventi per la protezione della natura

  Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti
gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi
naturali.
  Per  quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello
Stato  esistenti,  la  disciplina generale relativa e la ripartizione
dei  compiti  fra  Stato, regioni e comunita' montane, ferma restando
l'unitarieta'  dei parchi e riserve, saranno definite con legge della
Repubblica entro il 31 dicembre 1979.
  Sino  all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente,
gli  organi  di  amministrazione  dei parchi nazionali esistenti sono
integrati  da  tre  esperti  per  ciascuna  regione  territorialmente
interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.
  Resta   ferma,   nell'ambito  delle  funzioni  di  indirizzo  e  di
coordinamento,  la  potesta'  per  il  Governo di individuare i nuovi
territori  nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere
interregionale.
  E'  fatto  salvo  quanto  stabilito  dall'art.  3  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al
Parco nazionale dello Stelvio.