Art. 86.
                          Funzioni delegate

  E'  delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
in  materia  di  linee  ferroviarie in concessione, anche in gestione
commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso delle regioni
interessate  previo  il risanamento tecnico ed economico a cura dello
Stato.
  E'  delegato alle regioni, con l'assenso delle regioni interessate,
l'esercizio   delle  funzioni  amministrative  in  materia  di  linee
ferroviarie  secondarie  gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie
dello  Stato,  dichiarate  non piu' utili all'integrazione della rete
primaria nazionale dal Ministro per i trasporti.
  Le  regioni partecipano al controllo della sicurezza degli impianti
fissi  e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali,
operato dai competenti uffici dello Stato.
  E'  delegato  alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla
sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.