Art. 87. Viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale Le funzioni amministrative relative alla materia "viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale" concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione. D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa.