Art. 87.
   Viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale

  Le  funzioni  amministrative  relative  alla  materia  "viabilita',
acquedotti  e  lavori pubblici di interesse regionale" concernono: le
strade  e  la  loro  classificazione,  escluse le strade statali e le
autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche
di  qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si
eseguono nel territorio di una regione.
  D'intesa  tra  Stato  e  regioni  le  strade statali possono essere
classificate come regionali e viceversa.