Art. 88. Competenze dello Stato Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti: 1) le opere marittime relative ai porti di prima categoria e seconda categoria, prima classe, i fari e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione, nonche' per la difesa delle coste; 2) le opere idrauliche di prima categoria nonche', fino all'esperimento delle procedure di cui al successivo art. 89, quelle di seconda categoria; 3) le opere per le vie navigabili di prima classe; 4) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 81, secondo comma e seguenti; 5) le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi esclusivamente turistici; 6) le costruzioni ferroviarie non metropolitane; 7) l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello Stato, l'edilizia universitaria nonche' la costruzione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio; 8) l'edilizia di culto; 9) gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relativo a calamita' di estensione e di entita' particolarmente gravi, nei casi in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione civile; 10) le opere di riparazione di danni bellici; 11) la determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la salvaguardia della incolumita' pubblica e per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo; 12) le acque pubbliche nei limiti di cui al successivo art. 90; 13) la programmazione nazionale e la ripartizione sulla sua base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza, nonche' la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni.