Art. 88.
                       Competenze dello Stato

 Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti:
    1)  le  opere  marittime  relative  ai porti di prima categoria e
seconda  categoria,  prima  classe,  i  fari e le opere di preminente
interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione,
nonche' per la difesa delle coste;
    2)   le   opere  idrauliche  di  prima  categoria  nonche',  fino
all'esperimento  delle procedure di cui al successivo art. 89, quelle
di seconda categoria;
    3) le opere per le vie navigabili di prima classe;
    4)  le  opere  concernenti  le  linee  elettriche  relative  agli
impianti elettrici superiori a 150 mila volts; le opere relative alla
ricerca,  coltivazione,  deposito, ritrattamento e trasporto, anche a
mezzo   di  condotta,  di  risorse  energetiche,  ferma  restando  la
procedura di cui al precedente art. 81, secondo comma e seguenti;
    5)   le   opere   aeroportuali   che   non  riguardano  aerodromi
esclusivamente turistici;
    6) le costruzioni ferroviarie non metropolitane;
    7)  l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il
patrimonio   dello   Stato,   l'edilizia   universitaria  nonche'  la
costruzione  di  alloggi  da destinare a dipendenti civili e militari
dello Stato per esigenze di servizio;
    8) l'edilizia di culto;
    9) gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relativo a
calamita'  di estensione e di entita' particolarmente gravi, nei casi
in  cui  si  operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla
protezione civile;
    10) le opere di riparazione di danni bellici;
    11)  la  determinazione di criteri generali tecnico-costruttivi e
le  norme  tecniche  essenziali per la salvaguardia della incolumita'
pubblica  e  per  la  realizzazione  di  esigenze  unitarie di ordine
tecnologico e produttivo;
    12) le acque pubbliche nei limiti di cui al successivo art. 90;
    13)  la programmazione nazionale e la ripartizione sulla sua base
fra  le  regioni  del  fondo nazionale per gli interventi di edilizia
residenziale  pubblica,  la  previsione di programmi congiunturali di
emergenza,  nonche' la determinazione dei criteri per le assegnazioni
di alloggi e per la fissazione dei canoni.