Art. 89.
                          Opere idrauliche

  Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto, il
Governo,   sentite  le  regioni,  delimita  i  bacini  idrografici  a
carattere  interregionale.  Tale delimitazione puo' essere modificata
con  lo  stesso  procedimento.  Tutte le opere idrauliche relative ai
bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni.
  Per   le   opere   idrauliche   relative   ai   bacini  idrografici
interregionali   si   provvedera'   in   sede  di  legge  di  riforma
dell'amministrazione  dei  lavori pubblici. In mancanza di tale legge
le  funzioni  sono  delegate,  a  far  data  dal 1 gennaio 1980, alle
regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi fissati
e coordinati dai competenti organi statali. Fino alla data predetta i
programmi  di intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori
pubblici,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'agricoltura e delle
foreste  e  d'intesa  con  le  regioni  interessate. Restano ferme le
competenze  relative ai bacini interregionali trasferite alle regioni
con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.
  Con  decorrenza  dal  1  gennaio  1978 le opere idrauliche di terza
categoria sono attribuite alle regioni.