Art. 9. Polizia amministrativa I comuni, le province, le comunita' montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite. Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali e' delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.