Art. 9.
                       Polizia amministrativa

  I  comuni,  le  province,  le  comunita'  montane e le regioni sono
titolari  delle  funzioni  di polizia amministrativa nelle materie ad
essi rispettivamente attribuite o trasferite.
  Sono  delegate  alle  regioni le funzioni di polizia amministrativa
esercitate  dagli  organi  centrali  e  periferici  dello Stato nelle
materie  nelle quali e' delegato alle regioni l'esercizio di funzioni
amministrative dello Stato e degli enti pubblici.