Art. 90.
                                Acque

  Tutte  le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione
delle  risorse  idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo
Stato  dal  successivo  articolo,  sono  delegate alle regioni che le
eserciteranno   nell'ambito   della  programmazione  nazionale  della
destinazione  delle  risorse idriche e in conformita' delle direttive
statali  sia  generali sia di settore per la disciplina dell'economia
idrica.
  In particolare sono delegate le funzioni concernenti:
    a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale
degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a
soddisfare  esigenze  e  bisogni  dei rispettivi territori regionali,
nonche' l'utilizzazione delle risorse stesse;
    b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti
e  dei  servizi  di  acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai
sensi  dell'art.  2,  lettera  b),  del  decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;
    c)  l'imposizione  e  la  determinazione delle tariffe di vendita
delle  acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali
sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo;
    d)   la  ricerca,  l'estrazione  e  l'utilizzazione  delle  acque
sotterranee,  ivi  comprese  le  funzioni  concernenti  la tutela del
sistema idrico del sottosuolo;
    e) la polizia delle acque.
  Nelle  materie  precedenti  le regioni possono emanare, a far tempo
dal  1  gennaio  1979,  ai  sensi  dell'art. 117, ultimo comma, della
Costituzione,  norme per stabilire particolari condizioni e modifiche
nell'esercizio  delle  concessioni di derivazioni di acque pubbliche,
che  consentano  la  realizzazione  di  usi  multipli delle acque per
l'attuazione  dei  programmi  o  per  il  raggiungimento  di speciali
obiettivi  fissati  nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate,
che  siano  compatibili  con  la destinazione della concessione della
produzione di energia elettrica.