Art. 91. Competenze dello Stato Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti: 1) la dichiarazione di pubblicita' delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicita' delle acque, sono sentite le regioni interessate; 2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni; le dighe di ritenuta per le quali si provvedera' in sede di riforma della disciplina delle acque; 3) il censimento nazionale dei corpi idrici; 4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovra' sentire le regioni interessate e tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovra' comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o piu' regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate; 5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate; 6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica.