Art. 91.
                       Competenze dello Stato

  Sono  riservate  allo  Stato,  oltre  alle  funzioni concernenti la
programmazione  nazionale  generale  o  di settore della destinazione
delle risorse idriche, le funzioni concernenti:
    1)  la  dichiarazione di pubblicita' delle acque, la formazione e
la  conservazione  degli  elenchi  o  catasti  di acque pubbliche, la
formazione  e  la  conservazione degli elenchi o catasti di utenze di
acque   pubbliche;   nel   procedimento   istruttorio  relativo  alla
dichiarazione  di  pubblicita'  delle  acque, sono sentite le regioni
interessate;
    2)  la  determinazione  e  la  disciplina  degli  usi delle acque
pubbliche   anche  sotterranee  ivi  comprese  le  funzioni  relative
all'istruttoria   e   al   rilascio   delle   concessioni  di  grandi
derivazioni; le dighe di ritenuta per le quali si provvedera' in sede
di riforma della disciplina delle acque;
    3) il censimento nazionale dei corpi idrici;
    4)  l'imposizione  dei  vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche
del  piano  generale  degli  acquedotti,  che  comportino una diversa
distribuzione delle riserve idriche tra le regioni.
  Nell'esercizio  di tali funzioni lo Stato dovra' sentire le regioni
interessate  e  tener  conto  delle  esigenze  da queste espresse per
l'attuazione  di  programmi  o  per  il  raggiungimento  di  speciali
obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate;
dovra'  comunque  pronunciarsi  sulle proposte avanzate da una o piu'
regioni  ed  indicare  in  qual modo dovranno realizzarsi le esigenze
prospettate;
    5)   la   individuazione   di   bacini  idrografici  a  carattere
interregionale, sentite le regioni interessate;
    6)  l'utilizzazione  di  risorse  idriche  per  la  produzione di
energia elettrica.