Art. 92. 
                          Funzioni delegate 
 
  E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni  amministrative
esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di: 
a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli
di proprieta' dello Stato; 
b) attuazione dei piani di ricostruzione.