Art. 93.
                   Edilizia residenziale pubblica

  Sono  trasferite  alle  regioni  le funzioni amministrative statali
concernenti   la  programmazione  regionale,  la  localizzazione,  le
attivita'  di  costruzione  e  la  gestione di interventi di edilizia
residenziale  e  abitativa  pubblica,  di  edilizia convenzionata, di
edilizia  agevolata, di edilizia sociale nonche' le funzioni connesse
alle relative procedure di finanziamento.
  Sono altresi' trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P.
fermo restando il potere alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire
soluzioni  organizzative  diverse  da  esercitarsi  in conformita' ai
principi  stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in
mancanza  di  questa  legge le regioni potranno esercitare i suddetti
poteri dal 1 gennaio 1979.
  Sono   inoltre   trasferite   tutte   le   funzioni  esercitate  da
amministrazioni,  aziende  o  enti  pubblici  statali  relativi  alla
realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare
a  dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio,
nonche' le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla
legge  22  ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166,
eccettuate  quelle  relative  alla programmazione nazionale. Lo Stato
attua   la   programmazione  nazionale  nel  settore  della  edilizia
residenziale  pubblica  ai  sensi  dell'art.  11,  primo  comma,  del
presente decreto.