Art. 94.
       Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica

  Sono  inoltre  trasferite  alle  regioni le funzioni amministrative
esercitate  dall'amministrazione  centrale  e  periferica  dei lavori
pubblici,  in  base  al  regio  decreto  28  aprile  1938, n. 1165, e
successive modificazioni.
  E'   trasferita   la  funzione  relativa  alla  determinazione  dei
requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni, ai sensi dell'art. 8
del  decreto-legge  6  settembre  1965, numero 1022, convertito nella
legge 1 novembre 1965, numero 1179, e successive modificazioni.
  Sono  altresi'  trasferite  le funzioni amministrative svolte dalle
commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare previste
dall'art.  129  del  regio  decreto  28 aprile 1938, n. 1165, e dagli
articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23
maggio  1964,  n.  655.  Le  commissioni  continuano  a svolgere tali
funzioni  nell'attuale  composizione, fino a diversa disciplina della
materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.
  Sono  infine trasferite ai sensi dell'art. 109 del presente decreto
le  funzioni  dirette ad agevolare l'accesso al credito nella materia
di  cui  ai  precedenti  articoli, ivi comprese quelle concernenti la
erogazione  di  contributi  in  conto  capitale o nel pagamento degli
interessi,  la  prestazione  delle  garanzie  ed  i  rapporti con gli
istituti di credito.