Art. 96.
                     Attribuzioni delle province

  Sono   attribuite   alle   province   le   funzioni  amministrative
concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade
per  motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
fermi  restando  i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo
per   motivi  di  pubblica  sicurezza  e  di  esigenze  militari;  la
disciplina  del  transito  periodico  di  armenti  e  greggi ai sensi
dell'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica;   la   vigilanza  e  l'autorizzazione  delle  scuole  per
conducenti  di  veicoli  a motore, ai sensi dell'art. 84 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
 Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative concernenti:
    a)  il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati
dell'esercizio  delle  funzioni disciplinate dagli articoli 3 e 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
    b)  le  attivita'  istruttorie  relative  alla  tenuta  dell'albo
provinciale   degli  autotrasportatori  di  merci,  con  facolta'  di
subdelegare le stesse alle province.
  Le  funzioni  di  cui  al  primo  comma  saranno  esercitato  dalla
provincia  sulla  base  delle  disposizioni  contenute nella legge di
riforma  degli enti locali territoriali e, in mancanza, dal 1 gennaio
1980.