Art. 98.
                           Gestioni comuni

  Le  funzioni  amministrative  di cui al precedente articolo, quando
sono  interessati  i  servizi  in territori finitimi di piu' regioni,
sono  esercitate  mediante  intesa  tra le regioni interessate ovvero
mediante gestioni comuni anche in forma consortile.
  La  gestione  governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di
Como  e  di  Garda  viene  trasferita  alle  regioni territorialmente
competenti  previo  risanamento  tecnico  ed  economico  a cura dello
Stato.
  Resta  salva  la  competenza  dello  Stato in relazione ai rapporti
internazionali riguardanti la navigazione sul lago Maggiore.