Art. 99. 
                               Caccia 
 
  Le  funzioni  amministrative   relative   alla   materia   "caccia"
concernono: l'esercizio della caccia, la protezione  faunistica,  ivi
compresa la disciplina delle aziende di produzione;  le  bandite,  le
riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio  della  licenza  di
caccia, ferma restando la competenza  degli  organi  statali  per  il
rilascio della licenza di porto d'armi; la  polizia  venatoria  e  di
difesa del patrimonio zootecnico. 
  Sono  trasferite   alle   regioni   le   funzioni   di   disciplina
dell'attivita' e dell'organizzazione dei cacciatori,  la  tenuta  dei
registri dei titolari della licenza di caccia, la loro  educazione  e
preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre,  esposizioni,
concorsi ed altre manifestazioni pubbliche. 
  Sono trasferite inoltre le funzioni che riguardano gli  uccellatori
ed i concessionari di bandite e riserve di caccia. 
  Alle regioni spetta di promuovere il potenziamento della produzione
di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di  caccia,
l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della  caccia
di frodo.