(Tabella A)
                              TABELLA A 
 
         UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO TRASFERITI 
 
  1) Sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i  beni
ambientali ed architettonici. 
  2) Sezioni mediche e chimiche  e  servizi  sanitari  di  protezione
antinfortunistica  degli  ispettorati  provinciali  e  regionali  del
lavoro. 
  3) Uffici del Ministero dei  lavori  pubblici  non  trasferiti  per
effetto dell'art. 12, lettere a) e b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 8 del 1972 (esclusi: il magistrato  delle  acque,
il magistrato per il Po, l'ispettorato superiore per il  Tevere,  gli
uffici del genio civile per le  opere  marittime,  gli  uffici  e  le
sezioni del servizio idrografico, l'ufficio del genio civile  per  le
opere edilizie della Capitale,  l'ufficio  per  il  Tevere  e  l'Agro
romano,  gli  uffici  del  genio  civile  per  le  nuove  costruzioni
ferroviarie, l'ufficio del genio civile per il Po di Parma, l'ufficio
speciale del genio civile per il  Reno,  le  sezioni  per  l'edilizia
statale e le sezioni per le opere idrauliche presso i  provveditorati
alle opere pubbliche). (1) 
  4) Uffici amministrativi dei commissari per la  liquidazione  degli
usi civici. 
  5) Uffici della gestione dei pubblici servizi  di  navigazione  sui
laghi Maggiore, di Garda e di Como. 
  6) Stabilimenti ittiogenici. 
  7) Osservatori per le malattie delle piante. 
  8) Comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico. 
  9) Commissariato per la reintegrazione dei tratturi di Foggia. 
  10) Commissioni regionali e provinciali dell'artigianato. 
  11) Commissioni provinciali previste dall'art.  2  della  legge  29
giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. 
  12) Comitati provinciali prezzi. 
  13) Ispettorati alimentazione. 
  I  trasferimenti  degli  uffici  sopraindicati   hanno   luogo   al
verificarsi delle condizioni previste dal  presente  decreto  per  il
trasferimento  di  funzioni  amministrative  o  la  delega  del  loro
esercizio alle regioni e nei  limiti  necessari  all'esercizio  delle
funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza  dello
Stato. 
  Entro il 30 giugno 1978 il Ministro per le finanze,  previa  intesa
con  la   regione   interessata,   provvede   con   proprio   decreto
all'attribuzione dei beni immobili  e  degli  arredi,  di  proprieta'
dello Stato e gia' in uso presso gli uffici trasferiti, necessari per
il funzionamento degli uffici medesimi. 
  (1) Le attribuizioni  gia'  spettanti  agli  ingegneri  capi  degli
uffici del genio civile a competenza generale -  quali  organi  dello
Stato - nelle materie non trasferite e non delegate alle  regioni  ai
sensi  del  presente  decreto,  sono  esercitate  da  impegati  della
carriera tecnica direttiva dell'Amministarzione dei  lavori  pubblici
designati  dal  Ministro  per  i  lavori  pubblici  su  proposta  del
provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. 
 
          (1)  Le  attribuzioni  gia'  spettanti  agli Ingegneri capi
          degli uffici del genio civile a competenza generale - quali
          organi  dello  Stato  -  nelle materie non trasferite e non
          delegate  alle  regioni ai sensi del presente decreto, sono
          esercitate  da  impiegati  della carriera tecnica direttiva
          dell'Amministrazione  dei  lavori  pubblici  designati  dal
          Ministro   per   i   lavori   pubblici   su   proposta  del
          provveditorato   alle   opere   pubbliche   competente  per
          territorio.