(Tabella B)
                              TABELLA B 
 
  1) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF). 
  2) Opera  nazionale  per  l'assistenza  agli  orfani  dei  sanitari
italiani (ONAOSI). 
  3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI). 
  4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI). 
  5) Ente nazionale di assistenza alla gente di mare. 
  6) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANNIC). 
  7) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia. 
  8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG). 
  9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL). 
  10) Istituto nazionale "Umberto e Margherita di Savoia". 
  11) Unione nazionale di assistenza all'infanzia. 
  12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali
psichici. 
  13)  Casa  militare  "Umberto  I"  per  i  veterani  delle   guerre
nazionali. 
  14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. 
  15)  Istituto  nazionale  dei  ciechi  "Vittorio  Emanuele  II"  di
Firenze. 
  16) Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio Emanuele III". 
  17) Fondazione "Vittorio  Emanuele  III"  per  orfani  e  figli  di
ferrovieri. 
  18) Istituto postelegrafonici. 
  19) Opera di previdenza e di  assistenza  per  i  ferrovieri  dello
Stato (OPAFS). 
  20) Ente nazionale assistenza magistrale. 
  21)  Istituto  nazionale  "Giuseppe  Kirner"  per  l'assistenza  ai
professori di scuola media. 
  22) Fondazione figli degli italiani all'estero. 
  23) Istituto di arte e mestieri per orfani di  lavoratori  italiani
"F.D. Roosevelt". 
  24) Opera nazionale per le citta' dei ragazzi. 
  25) Unione nazionale per la difesa  e  l'assistenza  sociale  delle
famiglie italiane. 
  26) Fondazione "Gerolamo Gaslini". 
  27) Casa di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi". 
  28) Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna. 
  29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi  "Paolo  Colosimo",
Napoli. 
  30) Associazione  nazionale  famiglie  dei  caduti  e  dispersi  in
guerra. 
  31) Associazione nazionale  tra  mutilati  e  invalidi  del  lavoro
(ANNIL). 
  32) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra. 
  33) Associazione nazionale vittime civili di guerra. 
  34) Unione italiani ciechi (UIC). 
  35) Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia. 
  36) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS). 
  37) Istituto del "Nastro Azzurro" fra combattenti decorati al valor
militare. 
  38) Associazione nazionale combattenti e reduci. 
  39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI). 
  40) Unione nazionale mutilati per servizio. 
  41) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia. 
  42)  Federazione  nazionale  delle  associazioni  fra  le  famiglie
numerose. 
  43) Associazione  nazionale  per  il  controllo  della  combustione
(ANCC). 
  44) Federazione italiana della caccia. 
  45)  Ente  autonomo   per   la   bonifica,   l'irrigazione   e   la
valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia,  Siena  e
Terni. 
  46) Consorzio nazionale produttori canapa. 
  47) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione  e  della  trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania. 
  48) Ente nazionale per le Tre Venezie. 
  49) Ente nazionale cellulosa e carta. 
  50) Consorzi per la difesa contro le malattie e i  parassiti  delle
piante coltivate. 
  51) Istituti di incremento ippico. 
  52) Ente produttori di selvaggina. 
  53) Ente mostra mercato dell'artigianato. 
  54) Ente italiano della moda. 
  55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI). 
  56) Utenti motori agricoli (UMA). 
  57) Opera nazionale combattenti. 
  58) Ente autonomo di gestione per le aziende termali. 
  59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi. 
  60) Comitato per la difesa morale e sociale della donna. 
  61) Ente nazionale protezione animali (ENPA). 
  62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca. 
  Sono infine da sottoporre al procedimento di cui all'art. 113 tutti
gli enti e le casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e
assistenza,  per  la  parte  relativa  alle  attivita'  di  carattere
assistenziale non  previdenziale.  Sono  altresi'  da  sottoporre  al
medesimo procedimento tutte le I.P.A.B. di cui alla legge  17  luglio
1890, n. 6972, anche se non previste  espressamente  nell'elenco  che
precede e che operino nel territorio di piu' regioni, escluse  quelle
che   svolgano   in   via    precipua    attivita'    di    carattere
educativo-religioso, accertata dalla commissione tecnica  di  cui  al
precedente  art.  113,   non   operando   nei   loro   confronti   il
trasferimento. 
  L'amministrazione  per  le  attivita'  assistenziali  italiane   ed
internazionali (AAI) e'  soppressa  con  l'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, concernente  soppressione
di uffici centrali e periferici delle  amministrazioni  statali.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi  entro
il 30 aprile 1978, su proposta del Ministro per  l'interno  e  previo
conforme parere  della  commissione  tecnica  di  cui  all'art.  113,
terzultimo  comma,  sono  accertati  i  beni  attinenti  a   funzioni
trasferite o delegate alle regioni  da  attribuire  alle  stesse.  La
commissione tecnica esprime il proprio  parere  entro  trenta  giorni
dalla richiesta.