Art. 4. Ministero dei lavori pubblici Presso il Ministero dei lavori pubblici sono soppressi: a) la "Direzione generale della viabilita' ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie". Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario o a statuto speciale o alle province autonome di Trento e Bolzano sono esercitate dalla "Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata". Le funzioni attribuite all'ispettorato circolazione e traffico e quelle attribuite all'ispettorato nuove costruzioni ferroviarie sono esercitate dai predetti ispettorati che vengono trasferiti presso la "Direzione generale dell'urbanistica" alla quale e' parimenti trasferita la divisione "nuove costruzioni ferroviarie". La divisione "viabilita' ordinaria" e' soppressa; b) la "Direzione generale delle opere igieniche". Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario od a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, salvo quelle concernenti la tutela delle acque dall'inquinamento e quelle relative al piano regolatore degli acquedotti che sono esercitate dalla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, presso' la quale e' trasferita la divisione piano regolatore generale degli acquedotti. La "divisione edilizia ospedaliera" e' soppressa; c) la "Direzione generale dei servizi speciali". Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario od a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalla "Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata", salvo quelle concernenti i pronti interventi sui corsi di acqua che sono esercitate dalla "Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici". La divisione "costruzione edifici di culto" e' trasferita alla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata. La divisione "consolidamento e trasferimento abitati" e quella "gestione stralcio alloggi economici e popolari" sono soppresse; d) l'ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia. Le funzioni del predetto ispettorato non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario od a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, presso la quale e' trasferita la divisione amministrativa; e) la divisione "affari legislativi e generali relativi alla utilizzazione delle acque pubbliche e dei bacini imbriferi e montani", presso la Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici; il primo ufficio tecnico presso la Direzione generale dell'urbanistica; l'ufficio tecnico presso la Direzione generale dei servizi speciali. Le Direzioni generali dell'urbanistica e dell'edilizia statale e sovvenzionata, con le nuove attribuzioni, assumono rispettivamente la denominazione di Direzione generale del coordinamento territoriale e Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali.