Art. 9.
     Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

  Presso    il    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato sono soppresse:
    1) la Direzione generale dell'artigianato e piccola industria;
    2)   nell'ambito   della   Direzione  generale  della  produzione
industriale, la divisione consorzi industriali;
    3)   nell'ambito  della  Direzione  generale  delle  miniere,  la
divisione acque minerali e termali, cave e torbiere.
  Al  riordinamento interno dei servizi, relativi alle funzioni degli
uffici  predetti non trasferite alle regioni, si provvede con decreto
del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato, di
concerto con il Ministro per il tesoro.