Art. 10. Disposizioni finali Il personale inquadrato nei ruoli unici di cui al presente decreto, proveniente dagli enti pubblici soppressi ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, dei quali e' stata riconosciuta la sopravvivenza come enti morali con personalita' giuridica di diritto privato, puo', col suo consenso, essere destinato a prestare servizio temporaneamente presso gli enti di provenienza che ne facciano richiesta e si assumano integralmente l'onere del relativo trattamento economico. Il personale inquadrato nei ruoli unici puo', inoltre, col suo consenso, essere destinato a prestare servizio temporaneamente presso gli enti locali territoriali per l'espletamento delle funzioni attribuite a questi ultimi dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, concernente attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Gli oneri relativi sono a carico dell'ente locale che utilizza il personale. Il servizio prestato presso gli enti ai sensi del presente articolo e' considerato ad ogni effetto come servizio statale.