Art. 10.
                         Disposizioni finali

  Il personale inquadrato nei ruoli unici di cui al presente decreto,
proveniente dagli enti pubblici soppressi ai sensi dell'art. 1, primo
comma,  lettera  b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, dei quali e'
stata riconosciuta la sopravvivenza come enti morali con personalita'
giuridica   di  diritto  privato,  puo',  col  suo  consenso,  essere
destinato  a  prestare  servizio  temporaneamente  presso gli enti di
provenienza  che  ne  facciano  richiesta e si assumano integralmente
l'onere del relativo trattamento economico.
  Il  personale  inquadrato  nei  ruoli  unici puo', inoltre, col suo
consenso, essere destinato a prestare servizio temporaneamente presso
gli  enti  locali  territoriali  per  l'espletamento  delle  funzioni
attribuite   a   questi  ultimi  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, concernente attuazione della delega di cui
all'art.  1  della  legge  22 luglio 1975, n. 382. Gli oneri relativi
sono a carico dell'ente locale che utilizza il personale.
  Il servizio prestato presso gli enti ai sensi del presente articolo
e' considerato ad ogni effetto come servizio statale.