Art. 2.
                    Ripartizione dei ruoli unici

  I  ruoli  unici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed
ausiliaria  sono  distinti  in  ruoli  del personale amministrativo e
ruoli del personale tecnico.
  Il  ruolo unico degli operai e' distinto nelle categorie di comune,
qualificato, specializzato e capo operaio.
  Ciascun  ruolo  puo'  essere  ripartito  per  specializzazioni, con
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro per il tesoro, ferma restando la relativa dotazione organica
complessiva   e  per  qualifiche,  quale  determinata  ai  sensi  del
successivo art. 3.