Art. 2. Ripartizione dei ruoli unici I ruoli unici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono distinti in ruoli del personale amministrativo e ruoli del personale tecnico. Il ruolo unico degli operai e' distinto nelle categorie di comune, qualificato, specializzato e capo operaio. Ciascun ruolo puo' essere ripartito per specializzazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, ferma restando la relativa dotazione organica complessiva e per qualifiche, quale determinata ai sensi del successivo art. 3.