Art. 3.
                 Dotazioni organiche dei ruoli unici

  La  consistenza  numerica,  complessiva e per qualifiche, dei ruoli
unici  e'  determinata  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  di  concerto  con il Ministro per il tesoro, utilizzando le
vacanze  esistenti  alla  data  del  25 gennaio 1977 nelle qualifiche
iniziali  dei  ruoli  centrali  e  periferici degli impiegati e nelle
categorie degli operai delle amministrazioni statali, ad eccezione di
quelle  per  le  quali  anteriormente  alla  data anzidetta era stata
concessa   l'autorizzazione   a   bandire   i  relativi  concorsi  di
ammissione.  Non  sono  inoltre  utilizzabili  ai  fini  previsti dal
presente  articolo le vacanze esistenti nei ruoli dei Ministeri degli
affari  esteri,  di grazia e giustizia e delle finanze nonche' quelle
dei ruoli delle amministrazioni ed aziende ad ordinamento autonomo.
  I  posti trasferiti nei ruoli unici sono portati in diminuzione nei
ruoli o categorie da cui sono stati enucleati.
  Con  decreto  del  Ministro competente, di concerto con il Ministro
per  il  tesoro, si provvede alla rideterminazione, con effetto dal 1
gennaio  1978,  delle  dotazioni  organiche  dei  singoli ruoli delle
amministrazioni  statali da cui sono stati detratti i posti dei ruoli
unici,  con  la  osservanza  dei  rapporti numerici tra le qualifiche
stabiliti  dalle  vigenti disposizioni. Ai fini dell'avanzamento alla
qualifica  immediatamente superiore del personale dei ruoli anzidetti
in  servizio  alla  data  del  1  gennaio  1978,  i ruoli medesimi si
considerano  nella  consistenza  organica  anteriore  a tale data. Le
promozioni  cosi'  effettuate,  che  risultino  eccedenti rispetto ai
nuovi organici, si considerano in soprannumero.