Art. 3. Dotazioni organiche dei ruoli unici La consistenza numerica, complessiva e per qualifiche, dei ruoli unici e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, utilizzando le vacanze esistenti alla data del 25 gennaio 1977 nelle qualifiche iniziali dei ruoli centrali e periferici degli impiegati e nelle categorie degli operai delle amministrazioni statali, ad eccezione di quelle per le quali anteriormente alla data anzidetta era stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi di ammissione. Non sono inoltre utilizzabili ai fini previsti dal presente articolo le vacanze esistenti nei ruoli dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia e delle finanze nonche' quelle dei ruoli delle amministrazioni ed aziende ad ordinamento autonomo. I posti trasferiti nei ruoli unici sono portati in diminuzione nei ruoli o categorie da cui sono stati enucleati. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede alla rideterminazione, con effetto dal 1 gennaio 1978, delle dotazioni organiche dei singoli ruoli delle amministrazioni statali da cui sono stati detratti i posti dei ruoli unici, con la osservanza dei rapporti numerici tra le qualifiche stabiliti dalle vigenti disposizioni. Ai fini dell'avanzamento alla qualifica immediatamente superiore del personale dei ruoli anzidetti in servizio alla data del 1 gennaio 1978, i ruoli medesimi si considerano nella consistenza organica anteriore a tale data. Le promozioni cosi' effettuate, che risultino eccedenti rispetto ai nuovi organici, si considerano in soprannumero.