Art. 4.
                    Inquadramento nei ruoli unici

  Nei  ruoli  unici  previsti  dal  presente decreto e' inquadrato il
personale  di  cui all'art. 6, lettere c) e d), della legge 22 luglio
1975, n. 382.
  L'inquadramento  e'  disposto  nelle  corrispondenti  qualifiche  e
categorie  dei  ruoli  unici  in  ordine  progressivo,  in  relazione
all'anzianita'  di servizio posseduta da ciascuna unita' di personale
e, in caso di pari anzianita', all'eta'.
  Per il personale proveniente da enti pubblici la corrispondenza, ai
fini  dell'inquadramento,  tra  le  qualifiche  possedute nell'ente e
quelle  previste  nei  ruoli  unici  e'  determinata, ove non risulti
stabilita  dai  regolamenti  organici  degli  enti  medesimi,  con il
decreto di inquadramento di cui al successivo art. 5.
  Il personale non di ruolo proveniente da enti pubblici e' collocato
nella  posizione  di  impiego  non  di  ruolo corrispondente a quella
posseduta  nell'ente  di provenienza ai sensi dell'art. 2 della legge
20 marzo 1975, n. 70, e sara' inquadrato nei ruoli unici previsti dal
presente   decreto   al   compimento   dei  periodi  di  lodevole  ed
ininterrotto servizio stabiliti dall'art. 1, primo comma, del decreto
legislativo  7  aprile  1948,  n.  262,  valutando,  a  tale fine, il
servizio prestato presso l'ente di provenienza.
  L'eventuale  maggiore  trattamento  economico  di carattere fisso e
continuativo   e'   conservato   a   titolo   di   assegno  personale
riassorbibile  con  la  progressione  economica  o di carriera. Detto
assegno  e'  pensionabile per la parte corrispondente alla differenza
fra  gli  assegni  pensionabili  in  godimento  e  quelli  ugualmente
pensionabili spettanti a seguito dell'inquadramento.