Art. 5. Procedimento per l'inquadramento nei ruoli unici Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede all'inquadramento nei ruoli unici del personale di cui all'articolo precedente, con decorrenza da data non anteriore al 1 gennaio 1978. L'inquadramento e' disposto previo parere del consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 6. Per le operazioni di inquadramento il consiglio si avvale del personale della propria segreteria. Le amministrazioni o enti sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la posizione giuridica ed economica del personale da inquadrare nei ruoli unici, allegando copia dello stato matricolare e dei relativi provvedimenti formali. Fino alla data di emanazione del decreto di inquadramento, all'amministrazione del personale provvedono la amministrazione o l'ente di appartenenza, o, se questo sia stato soppresso, l'amministrazione che esercitava su di esso la vigilanza, che ne dispongono la temporanea utilizzazione secondo le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.