Art. 5.
          Procedimento per l'inquadramento nei ruoli unici

  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con  il  Ministro  per  il  tesoro, si provvede all'inquadramento nei
ruoli  unici  del  personale  di  cui  all'articolo  precedente,  con
decorrenza da data non anteriore al 1 gennaio 1978.
  L'inquadramento   e'   disposto  previo  parere  del  consiglio  di
amministrazione  di  cui  al  successivo art. 6. Per le operazioni di
inquadramento  il  consiglio  si  avvale  del personale della propria
segreteria.
  Le  amministrazioni o enti sono tenuti a comunicare alla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri la posizione giuridica ed economica del
personale  da inquadrare nei ruoli unici, allegando copia dello stato
matricolare e dei relativi provvedimenti formali.
  Fino   alla  data  di  emanazione  del  decreto  di  inquadramento,
all'amministrazione  del  personale  provvedono  la amministrazione o
l'ente   di   appartenenza,   o,   se  questo  sia  stato  soppresso,
l'amministrazione  che  esercitava  su  di  esso la vigilanza, che ne
dispongono  la  temporanea  utilizzazione  secondo le direttive della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.