Art. 6.
                    Consiglio di amministrazione

  Per  l'amministrazione  del  personale dei ruoli unici e' istituito
presso  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri apposito consiglio
presieduto  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
da lui delegato e composto:
    dal  ragioniere  generale  dello Stato o da un ispettore generale
capo  dei  ruoli  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  lui
delegato;
    da  sette dirigenti generali delle amministrazioni statali di cui
uno  in  servizio  presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nominati,  all'inizio di ogni biennio, con decreto del Presidente del
Consiglio,   da   quattro   rappresentanti  del  personale  nominati,
all'inizio  di ogni biennio, con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  ed eletti direttamente da tutto il personale dei ruoli
unici secondo le vigenti disposizioni.
  Sino  a  quando non sara' intervenuta l'elezione dei rappresentanti
del  personale  gli  stessi sono nominati direttamente dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
  Il consiglio di amministrazione e' assistito da una segreteria alla
quale  e'  preposto  un  funzionario  con  qualifica  non inferiore a
dirigente  superiore  in  servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
  Il  dirigente di cui al precedente comma esercita anche le funzioni
di capo del personale.
  Alla  segreteria e' applicato personale delle amministrazioni dello
Stato   nel  limite  di  un  contingente,  distinto  per  carriere  e
qualifiche,  che  sara'  determinato  con  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il Tesoro.