Art. 6. Consiglio di amministrazione Per l'amministrazione del personale dei ruoli unici e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri apposito consiglio presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato e composto: dal ragioniere generale dello Stato o da un ispettore generale capo dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, da lui delegato; da sette dirigenti generali delle amministrazioni statali di cui uno in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominati, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Presidente del Consiglio, da quattro rappresentanti del personale nominati, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed eletti direttamente da tutto il personale dei ruoli unici secondo le vigenti disposizioni. Sino a quando non sara' intervenuta l'elezione dei rappresentanti del personale gli stessi sono nominati direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio di amministrazione e' assistito da una segreteria alla quale e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il dirigente di cui al precedente comma esercita anche le funzioni di capo del personale. Alla segreteria e' applicato personale delle amministrazioni dello Stato nel limite di un contingente, distinto per carriere e qualifiche, che sara' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il Tesoro.