Art. 7. Assegnazione del personale dei ruoli unici Il personale dei ruoli unici e' assegnato, per periodi determinati, alle singole amministrazioni in base a motivate richieste dei Ministeri interessati e alle esigenze di potenziamento dei servizi in relazione alle valutazioni programmatiche dell'azione governativa. Tenuti presenti i riferimenti di cui al precedente comma verra' predisposto dal consiglio di amministrazione previsto dall'art. 6 un quadro di ripartizione delle unita' inquadrate nei ruoli unici, articolato fra le amministrazioni considerate a livello centrale e periferico, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Le assegnazioni del personale sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche oltre il limite degli organici delle amministrazioni interessate, ferma restando l'appartenenza ai ruoli unici secondo criteri che saranno adottati dal consiglio di amministrazione di cui al precedente art. 6 tenendo conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, della residenza del dipendente, della sua preparazione professionale e delle esperienze acquisite nonche' delle condizioni familiari. Con l'osservanza degli stessi criteri e' disposto il reimpiego del suddetto personale. L'impiegato assegnato temporaneamente ad una amministrazione e che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine prefissogli, decade dall'impiego.