Art. 7.
             Assegnazione del personale dei ruoli unici

  Il personale dei ruoli unici e' assegnato, per periodi determinati,
alle  singole  amministrazioni  in  base  a  motivate  richieste  dei
Ministeri interessati e alle esigenze di potenziamento dei servizi in
relazione alle valutazioni programmatiche dell'azione governativa.
  Tenuti  presenti  i  riferimenti  di cui al precedente comma verra'
predisposto  dal consiglio di amministrazione previsto dall'art. 6 un
quadro  di  ripartizione  delle  unita'  inquadrate  nei ruoli unici,
articolato  fra  le  amministrazioni considerate a livello centrale e
periferico,   sentito   il   Consiglio   superiore   della   pubblica
amministrazione.
  Le  assegnazioni  del  personale  sono  disposte  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro
per   il   tesoro,   anche  oltre  il  limite  degli  organici  delle
amministrazioni  interessate,  ferma restando l'appartenenza ai ruoli
unici   secondo   criteri  che  saranno  adottati  dal  consiglio  di
amministrazione   di   cui   al  precedente  art.  6  tenendo  conto,
compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio, della residenza del
dipendente,  della  sua preparazione professionale e delle esperienze
acquisite  nonche' delle condizioni familiari. Con l'osservanza degli
stessi criteri e' disposto il reimpiego del suddetto personale.
  L'impiegato  assegnato temporaneamente ad una amministrazione e che
non  assuma  servizio,  senza  giustificato  motivo, entro il termine
prefissogli, decade dall'impiego.